venerdì 29 novembre 2013

DDL PRECARI: ECCO IL TESTO





DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di personale precario

Art. 1

Istituzione elenco regionale lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili

1        Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, è istituito nella regione siciliana l’elenco regionale previsto dall’art. 4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125.
2        L’elenco regionale istituito ai sensi del comma 1, si articola in 3 sezioni comprendenti rispettivamente:
a)      i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, titolari di contratto a tempo determinato relativo alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i.;
b)      i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280,  titolari di contratti a tempo determinato relativo a qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i.;
c)      i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, impegnati in attività socialmente utili alla data di pubblicazione della presente legge.
3          I lavoratori di cui al comma 2 lettere a) b) c) vengono inseriti nell’elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4          Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 4 comma 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, predispone l’elenco regionale, istituito ai sensi del comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di inserimento.


Art. 2
Stabilizzazioni

1        A decorrere dal 1° settembre 2013 e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, procedono, in deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n.468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, dei soggetti inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 1, comma 2 lettera a) della presente legge, secondo i criteri e le modalità di reclutamento previsti dall’articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione.
2        Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all’art. 16 della  legge 56/87 e s.m.i., a decorrere dal 1 settembre 2013 e fino al 1 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, possono procedere all'assunzione del personale precario di cui all'articolo 1, comma 2 lettera b) della presente legge, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione.
3        Si applicano sino al 31 dicembre 2016 le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 ed all’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38.


Art. 3
Proroga dei contratti a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni

1        Per le finalità di cui ai commi 9 e 9 bis dell’articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti aventi diritto all’inserimento nell’elenco regionale di cui all’articolo 1 della presente legge, sino e non oltre il 31 dicembre 2016.
2        A decorrere dall’1 gennaio 2014 sono abrogate le misure di sostegno in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili previste dall’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e dall’articolo  23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
3        Per compensare gli  squilibri finanziari delle Autonomie Locali per effetto delle disposizioni del comma 2 del presente articolo è istituito, presso il dipartimento delle Autonomie Locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire con decreto dell’Assessore Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, di concerto con l'Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione – Autonomie locali.
4        Il Fondo di cui al precedente comma è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro  per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
5        Per compensare gli  squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle Autonomie Locali, per effetto delle disposizioni del comma 2 del presente articolo è istituito, presso il dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell’Assessore Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previa delibera della Giunta regionale.
6        Il Fondo di cui al precedente comma è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro  per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
7        Per l'erogazione delle misure di sostegno in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, prorogati ai sensi del comma 1 del presente articolo, è autorizzata, per il triennio  2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.
8        Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati nella misura complessiva di 237.366 migliaia di euro per l’anno 2014, 264.517 migliaia di euro per l’anno 2015 e  264.517 migliaia di euro per l’anno 2016, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.


Art. 4
Borse formative all’autoimpiego

1    Per le finalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.



Art. 5
Proroghe e stabilizzazioni del personale
a tempo determinato in servizio presso la Regione


1. L’Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale  non dirigenziale del ruolo dell’Amministrazione regionale, determinata con l’art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche, nonché della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata a bandire, sino il 31 dicembre 2016, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato  e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie A, B, C e D dell’ordinamento professionale del personale regionale, riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
2. Con decreto del Presidente della Regione  previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta  dell’Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica di concerto con l’Assessore dell’economia, vengono individuati i posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nel limite del 50% dei posti disponibili a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, anche complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015, 2016 coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa riduzione del 5% della dotazione organica di cui all’art. 51 della legge regionale n. 10/2011.
3.  Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, e fino al 31 dicembre 2016, in armonia a quanto previsto dall’art. 4, comma 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza al 31/12/2013,  tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all’art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.
4    Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2014-2016 la spesa di 27.161 migliaia di euro, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.
5    A decorrere dall’anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il triennio 2014-2016, pari a 4.800 migliaia di euro annui. Il Fondo è annualmente alimentato:

a)    dell'importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno;
b)    dal 50% delle somme versate da enti, aziende ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione, società partecipate dalla stessa, nonché aziende private in relazione agli incarichi espletati da Dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all’Amministrazione regionale;
c)    dall'importo annuo delle indennità di amministrazione del personale regionale del comparto non dirigenziale comunque cessato dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno;
d)    dal 60% delle riduzioni da operare ai fondi per il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in corrispondenza alla riduzione del personale in servizio.
6    All’onere di cui al precedente comma  si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.


Art. 6
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



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