DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di personale precario
Disposizioni in materia di personale precario
Art. 1
Istituzione elenco regionale lavoratori appartenenti al
regime transitorio dei lavori socialmente utili
1
Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato
dei lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e
di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 280, è istituito nella
regione siciliana l’elenco regionale previsto dall’art. 4, comma 8, del D.L. 31
agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125.
2
L’elenco regionale istituito ai sensi del comma 1, si
articola in 3 sezioni comprendenti rispettivamente:
a)
i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28
febbraio 2000, n. 81 e di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n.
280, titolari di contratto a tempo determinato relativo alle qualifiche di cui
all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i.;
b)
i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28
febbraio 2000, n. 81 e di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n.
280, titolari di contratti a tempo
determinato relativo a qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all’art.
16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i.;
c)
i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28
febbraio 2000, n. 81 e di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 7 agosto 1997 n.
280, impegnati in attività socialmente utili alla data di pubblicazione della
presente legge.
3
I lavoratori di cui al comma 2 lettere a) b) c) vengono
inseriti nell’elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4
Il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, sulla base dei
criteri stabiliti dall’art. 4 comma 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito
in legge 30 ottobre 2013 n. 125, predispone l’elenco regionale, istituito ai
sensi del comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’istanza di inserimento.
Art. 2
Stabilizzazioni
1
A decorrere dal 1° settembre 2013 e sino al 31 dicembre
2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i.,
coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e
dei posti in dotazione organica, e nell’ambito dei vincoli finanziari di cui
all’art. 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30
ottobre 2013 n. 125, procedono, in deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma
4, del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n.468, all’assunzione a tempo indeterminato,
anche con contratto a tempo parziale, dei soggetti inseriti nell’elenco regionale
di cui all’articolo 1, comma 2 lettera a) della presente legge, secondo i
criteri e le modalità di reclutamento previsti dall’articolo
49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, con diritto di essere
stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede
alla stabilizzazione.
2
Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui
all’art. 16 della legge 56/87 e s.m.i.,
a decorrere dal 1 settembre 2013 e fino al 1 dicembre 2016, le pubbliche
amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti
in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa vigente e dall’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013 convertito
in legge 30 ottobre 2013 n. 125, possono procedere all'assunzione del personale
precario di cui all'articolo 1, comma 2 lettera b) della
presente legge, con diritto di essere stabilizzati con precedenza
dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione.
3
Si applicano sino al 31 dicembre 2016 le disposizioni di
cui all’articolo 19,
comma 4, della legge
regionale 1° settembre 1993, n. 25 ed all’articolo 8 della legge
regionale 10 ottobre 1994, n. 38.
Art. 3
Proroga dei contratti a tempo determinato presso le
pubbliche amministrazioni
1
Per le finalità di cui ai commi 9 e 9 bis dell’articolo
4 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del
personale e dei posti in dotazione organica, possono prorogare i contratti di
lavoro a tempo determinato dei soggetti aventi diritto all’inserimento
nell’elenco regionale di cui all’articolo 1 della presente legge, sino e non
oltre il 31 dicembre 2016.
2
A decorrere dall’1 gennaio 2014 sono abrogate le misure
di sostegno in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei
lavori socialmente utili previste dall’articolo 25 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 21, dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 27, dagli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 16 e dall’articolo 23, comma
14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
3
Per compensare gli
squilibri finanziari delle Autonomie Locali per effetto delle
disposizioni del comma 2 del presente articolo è istituito, presso il
dipartimento delle Autonomie Locali, un Fondo straordinario per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio, da ripartire con decreto dell’Assessore Regionale
della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, di concerto con l'Assessore
Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previa intesa in
sede di Conferenza Regione – Autonomie locali.
4
Il
Fondo di cui al precedente comma è determinato, per il triennio 2014-2016, in
misura pari a 180.868 migliaia di euro
per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni
2015 e 2016.
5
Per compensare gli
squilibri finanziari delle pubbliche amministrazioni, con esclusione
delle Autonomie Locali, per effetto delle disposizioni del comma 2 del presente
articolo è istituito, presso il dipartimento del Lavoro, dell’Impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo
straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, da ripartire
sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell’Assessore Regionale per
la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, previa delibera della Giunta
regionale.
6
Il
Fondo di cui al precedente comma è determinato, per il triennio 2014-2016, in
misura pari a 19.124 migliaia di euro
per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni
2015 e 2016.
7
Per l'erogazione delle misure di sostegno in favore dei
soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo
1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, prorogati ai sensi del comma 1
del presente articolo, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia
di euro.
8
Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati nella misura complessiva di 237.366 migliaia di
euro per l’anno 2014, 264.517 migliaia di euro per l’anno 2015 e 264.517 migliaia di euro per l’anno 2016, si
provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2
- accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.
Art. 4
Borse formative all’autoimpiego
1 Per le finalità di cui all’articolo 2 della
legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata,
per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 1.012 migliaia di euro, cui si
provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2
- accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.
Art. 5
Proroghe e stabilizzazioni del personale
a tempo determinato in servizio presso la Regione
1.
L’Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del
personale non dirigenziale del ruolo
dell’Amministrazione regionale, determinata con l’art. 51 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche, nonché della programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 5 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata
a bandire, sino il 31 dicembre 2016, al fine di valorizzare le professionalità
acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei
contratti a termine, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni
a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle
categorie A, B, C e D dell’ordinamento professionale del personale regionale,
riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art.
3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro
che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni,
almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, con esclusione, in
ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione
degli organi politici.
2. Con
decreto del Presidente della Regione
previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delle autonomie locali e della
funzione pubblica di concerto con l’Assessore dell’economia, vengono individuati
i posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nel limite del
50% dei posti disponibili a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, anche
complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015, 2016 coerentemente con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa riduzione del 5%
della dotazione organica di cui all’art. 51 della legge regionale n. 10/2011.
3. Nelle more delle procedure di reclutamento
speciale transitorio, e fino al 31 dicembre 2016, in armonia a quanto previsto
dall’art. 4, comma 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in
legge 30 ottobre 2013, n. 125, l’Amministrazione regionale è autorizzata a
prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza al
31/12/2013, tenuto conto del fabbisogno
effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione
organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all’art. 5, comma 1, della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.
4 Per le
finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata, per il triennio
2014-2016 la spesa di 27.161 migliaia di euro, cui si provvede mediante
riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento
1001 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.
5 A decorrere
dall’anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio
generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il triennio
2014-2016, pari a 4.800 migliaia di euro annui. Il Fondo è annualmente
alimentato:
a) dell'importo
annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal
servizio dall'1 gennaio di ciascun anno;
b) dal 50%
delle somme versate da enti, aziende ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza
della Regione, società partecipate dalla stessa, nonché aziende private in
relazione agli incarichi espletati da Dirigenti regionali la cui designazione o
nomina compete all’Amministrazione regionale;
c) dall'importo
annuo delle indennità di amministrazione del personale regionale del comparto
non dirigenziale comunque cessato dal servizio dall'1 gennaio di ciascun anno;
d) dal 60%
delle riduzioni da operare ai fondi per il trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, in corrispondenza alla riduzione del
personale in servizio.
6 All’onere di
cui al precedente comma si provvede
mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 -
accantonamento 1004 - del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge
sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
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